Art. 13.
(Personale docente).

      1. Il personale docente nelle attività di cui alla presente legge è assunto in loco, con contratto di diritto privato, dagli enti gestori sulla base della normativa locale. Tale personale deve avere un adeguato titolo di studio secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15, comma 3.